Pubblicato il 11 set 2023 • 4 minuti di lettura
L’apprendistato è un contratto vantaggioso per le aziende, ma anche per i talenti sul mercato. Infatti le prime hanno la possibilità di accrescere e formare le potenzialità di una giovane risorsa prima di decidere di assumerla a tempo indeterminato. I secondi possono inserirsi in modo graduale all’interno dell’impresa e acquisire le giuste competenze per dimostrare di essere degli elementi indispensabili all'organizzazione.
Nonostante ciò il datore di lavoro ha la possibilità di procedere al licenziamento anticipato dell’apprendista.
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n.81. Nello specifico è un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione, al termine del quale si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Si caratterizza per il fatto che il datore di lavoro si impegna a garantire oltre che la normale retribuzione, anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali con cui la risorsa può svolgere al meglio le proprie mansioni.
L’età massima di accesso all’apprendistato varia a seconda della tipologia di contratto a cui si afferisce:
Il dipendente svolge un percorso di formazione interno all’azienda, per cui è seguito da un tutor, ma anche un percorso di formazione esterno, che si svolge verso strutture formative specializzate. Al termine del periodo di formazione il datore di lavoro e l'apprendista possono scegliere di recedere con preavviso dal contratto, in base al CCNL di riferimento. Per fare ciò è comunque necessario rispettare i tempi di preavviso.
Dunque se non sussiste una valida motivazione, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento se non prima della data di scadenza del contratto. Infatti al pari di un vero e proprio contratto a tempo indeterminato, quello di apprendistato garantisce al dipendente le tutele relative all’ordinamento contro il licenziamento illegittimo, ovvero senza giusta causa.
Tuttavia esistono delle motivazioni per le quali un datore di lavoro può decidere di recedere il contratto di apprendistato in modo anticipato. Un motivo valido potrebbe essere il mancato adempimento degli obiettivi formativi richiesti. Facciamo un ulteriore esempio: in presenza di un significativo calo di lavoro l’impresa, presso la quale l’apprendista è assunto, può decidere di mettere in atto una riorganizzazione aziendale e sopprimere delle posizioni. In tal caso è libero di licenziare l’apprendista. Ovviamente ciò può avvenire solo nel momento in cui non vi è la possibilità di un nuovo ricollocamento professionale della risorsa.
Nei due esempi che abbiamo riportato il licenziamento dell’apprendista è lecito, a patto che si rispettino:
Ecco semplificati i motivi per i quali un contratto di apprendistato può concludersi:
Come abbiamo visto al termine del contratto di apprendistato, il rapporto lavorativo può proseguire come un normale contratto a tempo indeterminato, oppure può esaurirsi. Vediamo cosa accade se invece il datore di lavoro decide di procedere con il licenziamento dell’apprendista e quali sono le conseguenze di tale scelta.
L’azienda deve prima di tutto comunicare il licenziamento all’apprendista in forma scritta. Per cui all’interno del documento deve indicare i motivi della decisione e specificare l’ultimo giorno di lavoro. Ricordiamo che è importante rispettare il periodo di preavviso richiesto dal contratto collettivo applicato. In caso contrario il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva: pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso mancato. Entro i cinque giorni successivi il licenziamento dell’apprendista, la cessazione anticipata del rapporto lavorativo deve essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav.
Quando sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa l’apprendista licenziato può fare domanda di NASPI e prendere l’indennità di disoccupazione, erogata dall’INPS. Dal canto suo l’azienda deve farsi carico di erogare il ticket di licenziamento: il contributo da versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, tranne che per la cessazione dei contratti a tempo determinato. Tale contributo deve essere calcolato in base ai mesi di anzianità aziendale, senza fare distinzioni tra tempo pieno e tempo parziale. Nel caso specifico di un dipendente apprendista è necessario aver maturato 13 mesi di contribuzione negli ultimi quattro anni. Dunque l’indennità viene erogata per la loro metà. Un altro requisito che gli permette di aver diritto alla NASPI è il poter vantare 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. Ricordiamo che in caso di dimissioni volontarie questo tipo di indennità non può essere richiesta.
Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima non inferiore ai 6 mesi. Una volta raggiunta la conclusione del periodo formativo è riconosciuta ad ambo le parti coinvolte, ovvero l’azienda e il dipendente, la possibilità di recedere con preavviso dal contratto. Il contratto di apprendistato contempla anche la possibilità da parte del datore di lavoro di procedere al licenziamento prima della scadenza del contratto. Si devono verificare determinate condizioni:
Inoltre per poter licenziare un apprendista prima della scadenza di un contratto il datore di lavoro deve:
Come abbiamo visto il contratto di apprendistato viene stipulato per formare il lavoratore e fornirgli tutte le capacità necessarie per ricoprire uno specifico ruolo professionale. Nel caso in cui l’apprendista riesca a concludere il periodo di formazione, raggiungendo gli obiettivi desiderati da parte del datore di lavoro, si passa a una fase successiva durante la quale si stipula un contratto a tempo indeterminato. Comunque non mancano valide motivazioni per decidere di interrompere il rapporto lavorativo e formativo prima del previsto. Tale decisione deve essere notificata con un periodo di preavviso.
Per comprendere quanti giorni di preavviso servano per il licenziamento di un apprendista è necessario prendere in considerazione quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Dunque sottolineiamo che si deve fare riferimento al livello di inquadramento da apprendista e non a quello che si raggiunge al termine del periodo di formazione.
Facciamo un esempio. Per il preavviso di licenziamento di un contratto di commercio, con 5 anni di servizio compiuti:
Se il datore di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, l’apprendista può impugnare la decisione di licenziamento di fronte a un giudice.
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