Pubblicato il 4 ago 2022 • 5 minuti di lettura
Negli ultimi anni si sta cercando di snellire e alleggerire il sistema fiscale italiano attraverso diverse normative. Un esempio è l’imposta sostitutiva. Come dice il nome stesso, si tratta di una tassa unificata che va a sostituire altre imposte precedentemente previste. Per avere accesso a questo tipo di tassazione è necessario soddisfare alcuni requisiti indicati dalla legge.
L’imposta sostitutiva si può trovare in diversi ambiti, dal regime forfettario per i lavoratori indipendenti con partita IVA, fino alla tassazione di mutui per acquisto di immobili.
In questo articolo andiamo ad approfondire il funzionamento e le modalità dell’imposta sostitutiva sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che ha recentemente conosciuto alcuni aggiornamenti.
Il TFR viene maturato dai lavoratori di mese in mese, accantonando parte del loro stipendio. Esistono diverse opzioni: il datore di lavoro può mettere da parte la percentuale che rimane in azienda, oppure il lavoratore può decidere di affidarsi a previdenze complementari. In entrambi i casi è previsto che questa somma sia tassata, secondo diverse modalità, ma sempre in maniera separata rispetto al reddito ordinario.
Ogni anno le aziende che trattengono il TFR sono tenute a sostenere la sua tassazione. In particolare l’imposta sostitutiva si applica su entrambe le parti di cui è costituito il TFR, ossia sulla quota di rivalutazione del capitale e sulla quota finanziaria.
Entriamo più nel dettaglio: la quota capitale è la somma delle retribuzioni lorde erogate durante l’anno, diviso per 13,5. La quota finanziaria è la rivalutazione annua del fondo all’ultimo giorno dell’anno precedente.
Ricordiamo che vanno seguite le disposizioni dell’art. 2120 del codice civile.
La tassazione della quota capitale viene applicata solo se il TFR è versato per via di un’interruzione del rapporto di lavoro, o nel caso in cui è il lavoratore a chiedere un anticipo per l’acquisto della prima casa.
La quota finanziaria viene tassata annualmente tramite l’imposta sostitutiva ed in base alla dovute rivalutazioni annuali.
Si tratta di un passaggio fondamentale per il calcolo dell’ imposta sostitutiva del TFR. Per effettuare la rivalutazione si prende in considerazione la cifra registrata il 31 dicembre dell’anno precedente: ad essa si applica il tasso risultante dalla somma tra la quota fissa dell’1,5% e il 75% della rivalutazione ISTAT dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati nell’anno di riferimento. La rivalutazione non è da applicare alla quota maturata nell’anno stesso.
L’imposta sostitutiva applicata a queste due quote è del 17%, come indicato nell’’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Nel caso della quota finanziaria l’imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.
Secondo il principio della tassazione separata l’aliquota IRPEF applicata non è quella dell’ultimo anno di stipendio, ma la media delle aliquote di tutti gli anni in cui è durato il rapporto lavorativo.
Per approfondire questi aspetti si può consultare l’art. 17 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
La rivalutazione è uno strumento molto importante per creare una corretta tassazione in base al valore reale del fondo. Questa avviene in due diversi momenti: alla fine di ogni anno e al momento del versamento del TFR.
Come accennato per effettuare la rivalutazione è necessario applicare gli indici ISTAT FOI dell’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel caso di rivalutazione per cessazione del rapporto di lavoro, l’indice di riferimento è quello del mese della cessazione.
Grazie alla rivalutazione si può ottenere un Trattamento di Fine Rapporto che sia adeguato al cambio del costo della vita, che avviene durante gli anni che passano tra l'accantonamento del TFR e il versamento al lavoratore.
Al 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI rispetto all’anno precedente si somma il tasso fisso dell’1,5%, che va rapportato al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell’anno.
Se la base di calcolo cambia da un anno all’altro, allora la variazione degli indici ISTAT tiene conto del coefficiente di raccordo tra le basi. Nel caso di deflazione si noterà che l’indice ISTAT ha una variazione negativa, quindi la percentuale di scostamento considerata sarà pari a zero.
Possiamo ora analizzare il calcolo dell’imposta sostitutiva TFR, per rendere più chiara la teoria esposta finora.
Per effettuare questi calcoli è necessario innanzitutto ottenere la base imponibile, sommando tutti i TFR maturati ogni anno. In seguito serve calcolare il reddito di riferimento, che è dato dal TFR al 31 dicembre dell’anno precedente, dal TFR parziale dell’ultimo anno di lavoro, da eventuali anticipazioni versate al lavoratore e da importi versati alla previdenza complementare. Infine, è necessario determinare l'aliquota media di riferimento degli anni precedenti.
Una volta ottenuto il reddito di riferimento, si calcola l’imposta lorda seguendo i normali scaglioni di reddito, così come segue:
Fino a 15.000 euro aliquota al 23%;
Da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota al 27%;
Da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota al 38%;
Da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota al 41%;
Oltre 75.000 euro aliquota al 43%.
Ecco invece la formula necessaria per conoscere l’aliquota media:
[(Imposta lorda / Reddito di riferimento) * 100]
I calcoli definitivi sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate, che deve poi inviare un riepilogo con l’importo esatto di IRPEF dovuta o a credito.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di occuparsi del versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto. La legge prevede due rate, secondo il modello F24.
L’acconto è da versare entro il 16 dicembre, utilizzando il codice tributo imposta sostitutiva TFR 1712 e corrisponde al 90% della rivalutazione dell’anno precedente.
Il saldo invece ha scadenza il 16 febbraio dell’anno successivo, e il relativo codice tributo è 1713.
Ricordiamo che i datori di lavoro in ambito domestico (ad esempio di colf e badanti) non rientrano nella categoria di sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda le scritture imposta sostitutiva TFR, si può trovare un esempio che utilizza cifre arbitrarie.
A dicembre, con la registrazione del versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, si vedrà la seguente rilevazione:
Questa sarà la scrittura dell’accantonamento del TFR dell’anno comprensivo della rivalutazione.
All’atto del versamento del saldo dell’imposta di rivalutazione entro il 16 febbraio, verrà rilevata la seguente scrittura, stornando il valore in acconto:
Nel caso in cui l’acconto risulti superiore al saldo di fine anno la scrittura farà emergere un credito. Questa eccedenza può essere sfruttata in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24.
Se l’acconto fosse di 925€ e il saldo di 750€ si avrebbe una differenza di 175€. Non sarebbe necessario versare alcun saldo. Ecco le relative scritture contabili:
Utilizzo del credito d’imposta sostitutiva per esempio nel versamento dell’Iva:
L’imposta sostitutiva è un sistema introdotto per la semplificazione fiscale. Così come dice il nome, permette di calcolare un’unica tassa, piuttosto che più di una. Va a sostituire l’rpef e tutte le addizionali previste dalle Regioni.
Questa speciale imposta si può applicare sul TFR, sui mutui per l’acquisto di immobili, o nel caso di lavoratori con partita IVA con regime forfettario. Non serve più applicare aliquote differenti su diverse basi imponibili, ma basta considerare solo l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva TFR viene calcolata sui due elementi che compongono tale fondo: la quota finanziaria e la quota capitale. L’imposta sulla quota capitale è da pagare soltanto al momento del versamento del TFR, mentre per la quota finanziaria, bisogna procedere annualmente alla compilazione del modello F24 per l’imposta sostitutiva. La quota finanziaria è la rivalutazione del TFR secondo gli indici ISTAT. L’imposta sostitutiva riduce l’ammontare del fondo TFR, che è poi versato al netto al lavoratore.
La rivalutazione del TFR si basa sugli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questo indice di riferimento è dell’anno precedente oppure dell’ultimo mese del rapporto lavorativo. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è del 17%, da applicare sul tasso fisso 1,5% più il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI rispetto all’anno precedente.
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